vendita di fondo con negotium mixtum cum donatione, è inapplicabile la prelazione


 

Cass. 15.05.2001, n. 6711

 

Per l'esistenza, a favore del proprietario coltivatore diretto del fondo rustico confinante con quello ceduto, del diritto di prelazione, e del correlato diritto di riscatto, per il combinato disposto di cui agli artt. 8, c. 1, L. 26.05.1965, n. 590, e 7, c. 2, n. 2, L. 14.08.1971 n. 817, è necessario che il trasferimento sia a titolo oneroso.

 

Invece, se la compravendita è utilizzata al fine di arricchire il compratore della differenza tra il valore del bene ed il prezzo stabilito, è configurabile un negotium mixtum cum donatione, che costituisce donazione indiretta, e, pertanto, la predetta disciplina è inapplicabile.