vendita di fondo con negotium mixtum cum donatione,
è inapplicabile la prelazione
Cass. 15.05.2001, n. 6711
Per l'esistenza, a favore
del proprietario coltivatore diretto del fondo rustico confinante con quello
ceduto, del diritto di prelazione, e del correlato diritto di riscatto, per il
combinato disposto di cui agli artt. 8, c. 1, L. 26.05.1965, n. 590, e 7, c. 2,
n. 2, L. 14.08.1971 n. 817, è necessario che il trasferimento sia a titolo oneroso.
Invece, se la compravendita
è utilizzata al fine di arricchire il compratore della differenza tra il valore
del bene ed il prezzo stabilito, è configurabile un negotium mixtum cum
donatione, che costituisce donazione indiretta, e, pertanto, la predetta
disciplina è inapplicabile.